PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme in materia di dispositivi per la sicurezza nelle manovre in retromarcia di veicoli pesanti).

      1. Al fine di rendere più sicura la effettuazione di manovre di retromarcia dei veicoli di grandi dimensioni a campo di visibilità posteriore limitato, è fatto obbligo di allestire i veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica o pneumoidraulica con un dispositivo ausiliario di frenatura destinato a provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo.
      2. Il dispositivo di cui al comma 1 deve consistere in uno o più sensori ubicati nella parte posteriore del veicolo capaci di rilevare la presenza di un ostacolo, nonché di provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo, impedendo l'eventuale contatto.

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.